|
|
Art. 9 Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi
1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi
rischi è organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della
protezione civile su tutte le attività di protezione civile volte alla
previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. La Commissione
fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di
studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei
dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza
degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi
connessi e degli interventi conseguenti, nonché all'esame di ogni altra
questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa
rimesse.
2. La Commissione è composta dal Ministro per il coordinamento della
protezione civile, ovvero in mancanza da un delegato del Presidente del
Consiglio dei ministri, che la presiede, da un docente universitario
esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente in
caso di assenza o di impedimento, e da esperti nei vari settori del
rischio.
3. Della Commissione fanno parte altresì tre esperti nominati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
del Ministro per il coordinamento della protezione civile, da emanarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; con
il medesimo decreto sono stabilite le modalità organizzative e di
funzionamento della Commissione.
|