|
|
Art. 8
Consiglio nazionale della protezione civile
1. Il Consiglio nazionale della protezione civile, in attuazione degli
indirizzi generali della politica di protezione civile fissati dal
Consiglio dei ministri, determina i criteri di massima in ordine:
a) ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità;
b) ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli
interventi di soccorso;
c) all'impiego coordinato delle componenti il Servizio nazionale della
protezione civile;
d) alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le
norme per la composizione ed il funzionamento del Consiglio.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri,
ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per
il coordinamento della protezione civile. Il regolamento di cui al comma 2
del presente articolo dovrà in ogni caso prevedere che del Consiglio
facciano parte:
a) i Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate o
loro delegati;
b) i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento
e di Bolzano o loro delegati;
c) rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane;
d) rappresentanti della Croce rossa italiana e delle associazioni di
volontariato.
|