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Art. 5 Stato di emergenza e potere di ordinanza
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),
il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato
di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto
riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime
modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al
venir meno dei relativi presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla
dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto
previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in
deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della
protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare
situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette
ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri,
qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della
protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3
del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo
provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega
dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere
l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono
essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai
sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo
47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
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