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Art. 4 Direzione e coordinamento delle attivitą di previsione, prevenzione e
soccorso
1. Il Dipartimento della protezione civile predispone, sulla base degli
indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri e in conformitą ai criteri
determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile di cui
all'articolo 8, i programmi nazionali di previsione e prevenzione in
relazione alle varie ipotesi di rischio, i programmi nazionali di soccorso
ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.
2. I programmi nazionali di cui al comma 1 sono adottati avvalendosi dei
Servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio
1989, n. 183, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e sono trasmessi al
Parlamento.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della
protezione civile, al fine di consentire opportune verifiche della
efficienza dei programmi e dei piani di cui al comma 1 del presente
articolo, dispone la esecuzione di periodiche esercitazioni, promuove,
d'intesa con il Ministro dell'universitą e della ricerca scientifica e
tecnologica, studi sulla previsione e prevenzione delle calamitą naturali
e delle catastrofi ed impartisce indirizzi ed orientamenti per
l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato.
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