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Art. 3 Attivitą e compiti di protezione civile
1.Sono attivitą di protezione civile quelle volte alla previsione e
prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni
sinistrate ed ogni altra attivitą necessaria ed indifferibile diretta a
superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2.
2. La previsione consiste nelle attivitą dirette allo studio ed alla
determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione
dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai
rischi stessi.
3. La prevenzione consiste nelle attivitą volte ad evitare o ridurre al
minimo la possibilitą che si verifichino danni conseguenti agli eventi di
cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto
delle attivitą di previsione.
4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad
assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2
ogni forma di prima assistenza.
5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione,
coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative
necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa
delle normali condizioni di vita.
6. Le attivitą di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto
compatibili con le necessitą imposte dalle emergenze, con i programmi di
tutela e risanamento del territorio.
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