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Art. 3 Attivitą e compiti di protezione civile


1.Sono attivitą di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attivitą necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2.
2. La previsione consiste nelle attivitą dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.
3. La prevenzione consiste nelle attivitą volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilitą che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attivitą di previsione.
4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.
5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
6. Le attivitą di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessitą imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.