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Art. 20
Disciplina delle ispezioni
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, č emanato un regolamento volto ad introdurre
e disciplinare un sistema di ispezioni sugli atti e di verifiche delle
procedure poste in essere per l'attuazione delle attivitā amministrative
relative agli interventi di emergenza.
2. Il regolamento č tenuto ad assicurare la periodicitā delle ispezioni
e delle verifiche che devono riguardare sia la gestione finanziaria degli
interventi che l'esecuzione delle attivitā e l'affidamento delle medesime
a funzionari ministeriali competenti nei singoli settori.
3. Resta salvo quanto disposto in materia dalla legge 8 giugno 1990, n.
142.
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