Associazione PRO.CI.D.A.  Volontaria     081 - 8101250  

 

Art. 20 Disciplina delle ispezioni


1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, č emanato un regolamento volto ad introdurre e disciplinare un sistema di ispezioni sugli atti e di verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione delle attivitā amministrative relative agli interventi di emergenza.
2. Il regolamento č tenuto ad assicurare la periodicitā delle ispezioni e delle verifiche che devono riguardare sia la gestione finanziaria degli interventi che l'esecuzione delle attivitā e l'affidamento delle medesime a funzionari ministeriali competenti nei singoli settori.
3. Resta salvo quanto disposto in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.