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Art. 2 Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze
1. Ai fini dell'attivitą di protezione civile gli eventi si distinguono
in:
a) eventi naturali o connessi con l'attivitą dell'uomo che possono essere
fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e
amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con l'attivitą dell'uomo che per loro
natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di pił enti o
amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) calamitą naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensitą ed
estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
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