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Art. 19
Norma finanziaria
1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per
la protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di intervento
previsto, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del
Ministro per il coordinamento della protezione civile, le variazioni
compensative che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio in
relazione agli interventi da effettuare.
2. Le disponibilità esistenti nella contabilità speciale intestata al
"Fondo per la protezione civile" di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 agosto 1982, n. 547, nonché quelle rinvenienti dalla contrazione
dei mutui già autorizzati con legge a favore del Fondo per la protezione
civile, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti
capitoli da istituire nell'apposita rubrica dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5,
il Ministro per il coordinamento della protezione civile può provvedere
anche a mezzo di soggetti titolari di pubbliche funzioni, ancorché non
dipendenti statali, mediante ordini di accreditamento da disporre su
pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione le norme della
legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato sui limiti di
somma. Detti ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo
successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati
emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.
4. I versamenti di fondi da parte di enti o privati per le esigenze di
protezione civile confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione ai rispettivi capitoli di spesa, con decreti del Ministro
del tesoro.
5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di entrata
in vigore della presente legge a carico del Fondo per la protezione civile
danno luogo a formali impegni a carico dei competenti capitoli da
istituire ai sensi del comma 1.
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