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Art. 18 Volontariato
1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la pił ampia
partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di
protezione civile all'attivitą di previsione, prevenzione e soccorso, in
vista o in occasione di calamitą naturali, catastrofi o eventi di cui
alla presente legge.
2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le
iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le
procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le
forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle
attivitą di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri
direttivi:
a) la previsione di procedure per la concessione alle organizzazioni di
contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento
della preparazione tecnica;
b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle
organizzazioni all'attivitą di predisposizione ed attuazione di piani di
protezione civile;
c) i criteri gią stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del
Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'articolo 11
del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di
protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto
1991, n. 266.
3-bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si
provvede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 1994, n. 613.
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