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Art. 17 Gruppi nazionali di ricerca scientifica
1. Il Servizio nazionale della protezione civile, per il perseguimento
delle proprie finalitą in materia di previsione delle varie ipotesi di
rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di ricerca scientifica.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro
dell'universitą e della ricerca scientifica e tecnologica, sono
individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica di
cui al comma 1 del presente articolo. Con apposite convenzioni pluriennali
sono regolate le relative attivitą.
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