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Art. 16 Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta
1. Le competenze attribuite nella presente legge alla provincia e al
presidente dell'amministrazione provinciale fanno capo, nella regione
Valle d'Aosta, rispettivamente all'amministrazione regionale ed al
presidente della giunta regionale.
2. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite al prefetto sono
svolte, nel territorio della Valle d'Aosta, dal presidente della giunta
regionale. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale della
protezione civile o designa, in caso di impedimento, un suo
rappresentante.
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