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Art. 15 Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco
1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990,
n. 142, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una
struttura di protezione civile.
2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia
di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello
locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni,
l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.
3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi
dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la
direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle
popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata
comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.
4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati
con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di
altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di
competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità
comunale di protezione civile.
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