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Art. 14 Competenze del
prefetto
1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e
prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il
territorio della provincia e ne cura l'attuazione.
2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e
c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:
a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della
giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e dei
servizi antincendi del Ministero dell'interno;
b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a
livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei
comuni interessati;
c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;
d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di
protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.
3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di
cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.
4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di
emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonché
di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso.
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