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Art. 13
Competenze delle province
1. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli
articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano
all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della
protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla
rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la
protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di
previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i
programmi nazionali e regionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è
istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal
presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del
Comitato fa parte un rappresentante del prefetto.
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