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.Art. 12 Competenze delle regioni
1. Le regioni - fatte salve le competenze legislative ed i poteri
amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e
di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamitą, previsti
dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione - partecipano
all'organizzazione e all'attuazione delle attivitą di protezione civile
indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie
o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla
presente legge, lo svolgimento delle attivitą di protezione civile.
2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge
8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla predisposizione ed attuazione dei
programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le
indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.
3. Per le finalitą di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono
all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei
mezzi necessari per l'espletamento delle attivitą di protezione civile,
avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile.
4. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono principi
della legislazione statale in materia di attivitą regionale di
previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno
conformarsi le leggi regionali in materia.
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