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Art. 11
Strutture operative nazionali del Servizio
1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale
della protezione civile:
a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale
della protezione civile;
b) le Forze armate;
c) le Forze di polizia;
d) il Corpo forestale dello Stato;
e) i Servizi tecnici nazionali;
f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17,
l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
g) la Croce rossa italiana;
h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
i) le organizzazioni di volontariato;
l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).
2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione
civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del
Dipartimento della protezione civile, le attività previste dalla presente
legge nonché compiti di supporto e consulenza per tutte le
amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.
3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e
collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale
della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui
all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite,
nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le
ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e
delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di
protezione civile.
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