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Art. 10 Comitatooperativo della protezione civile
1. Al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento della
attività di emergenza è istituito il Comitato operativo della protezione
civile.
2. Il Comitato:
a) esamina i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi
dell'articolo 14;
b) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone
interessate all'emergenza;
c) coordina in un quadro unitario gli interventi di tutte le
amministrazioni ed enti interessati al soccorso;
d) promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle
esigenze prioritarie delle zone interessate dalla emergenza.
3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri,
ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per
il coordinamento della protezione civile, ovvero, in caso di assenza o di
impedimento, da un rappresentante del Governo a ciò delegato.
4. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri, su delega dei
rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali,
ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei
confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o
vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere
ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato,
l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
norme per il funzionamento del Comitato.
6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le autorità
regionali e locali di protezione civile. Possono inoltre essere invitati
rappresentanti di altri enti o amministrazioni.
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