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Art.
1 Servizio
Nazionale Della Protezione Civile
1. E' istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di
tutelare la integritą della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente
dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamitą naturali, da
catastrofi e da altri eventi calamitosi.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, ai
sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(2), il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il
conseguimento delle finalitą del Servizio nazionale della protezione
civile, promuove e coordina le attivitą delle amministrazioni dello
Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni,
degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione
ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.
3. Per lo svolgimento delle finalitą di cui al comma 2, il Presidente del
Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma
2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, si avvale del
Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
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